Art. 1 
 
                       Misure di contenimento 
                    della diffusione del COVID-19 
 
  1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere  effetto  tutte
le misure limitative della circolazione  all'interno  del  territorio
regionale di cui agli articoli 2 e3 del decreto-legge 25 marzo  2020,
n. 19, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,
n. 35,)) e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai  sensi
degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a  specifiche  aree
del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della
situazione epidemiologica. 
  2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di
trasporto pubblici e privati,  in  una  regione  diversa  rispetto  a
quella in cui attualmente ci  si  trova,  salvo  che  per  comprovate
esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza. 
  3. A decorrere dal 3 giugno 2020,  gli  spostamenti  interregionali
possono essere limitati solo  con  provvedimenti  adottati  ai  sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19  del  2020,  in  relazione  a
specifiche  aree  del  territorio  nazionale,  secondo  principi   di
adeguatezza   e   proporzionalita'    al    rischio    epidemiologico
effettivamente presente in dette aree. 
  4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli  spostamenti  da  e  per
l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati,  salvo  che  per
comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi
di salute  o  negli  ulteriori  casi  individuati  con  provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19  del  2020;
resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione  o  residenza.  A  decorrere  dal  3  giugno   2020,   gli
spostamenti da e  per  l'estero  possono  essere  limitati  solo  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge  n.
19 del 2020, anche  in  relazione  a  specifici  Stati  e  territori,
secondo  principi  di  adeguatezza  e  proporzionalita'  al   rischio
epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti  dall'ordinamento
dell'Unione europea e degli obblighi internazionali. 
  5. Gli spostamenti tra lo Stato della  Citta'  del  Vaticano  o  la
Repubblica di San  Marino  e  le  regioni  con  essi  rispettivamente
confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione. 
  6. E' fatto divieto di mobilita' dalla propria abitazione o  dimora
alle  persone   sottoposte   alla   misura   della   quarantena   per
provvedimento dell'autorita' sanitaria in quanto  risultate  positive
al virus  COVID-19,  fino  all'accertamento  della  guarigione  o  al
ricovero in una struttura sanitaria  o  altra  struttura  allo  scopo
destinata. 
  ((7.  Ai  soggetti  che  hanno  avuto  contatti  stretti  con  casi
confermati di soggetti  positivi  al  virus  COVID-19  e  agli  altri
soggetti  individuati  con  i   provvedimenti   adottati   ai   sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020,  con  provvedimento
dell'autorita' sanitaria e' applicata la quarantena  precauzionale  o
altra misura ad effetto equivalente,  preventivamente  approvata  dal
Comitato  tecnico-scientifico  di  cui  all'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.)) 
  8. E' vietato l'assembramento  di  persone  in  luoghi  pubblici  o
aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di
qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli  di
carattere culturale, ludico,  sportivo  e  fieristico,  nonche'  ogni
attivita' convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al
pubblico,  si   svolgono,   ove   ritenuto   possibile   sulla   base
dell'andamento dei dati epidemiologici, con  le  modalita'  stabilite
con  i  provvedimenti  adottati  ai   sensi   dell'articolo   2   del
decreto-legge n. 19 del 2020. 
  9. Il sindaco puo' disporre la chiusura  temporanea  di  specifiche
aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare
adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza  interpersonale
di almeno un metro. 
  10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto  della  distanza
di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 
  11. Le funzioni religiose  con  la  partecipazione  di  persone  si
svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle
rispettive confessioni contenenti le misure  idonee  a  prevenire  il
rischio di contagio. 
  12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge  n.
19 del 2020,  che  possono  anche  stabilire  differenti  termini  di
efficacia. 
  13. ((Le attivita' dei servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,)) e  le
attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche'  la
frequenza delle attivita'  scolastiche  e  di  formazione  superiore,
comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica
Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master,  corsi  per  le
professioni sanitarie e universita'  per  anziani,  nonche'  i  corsi
professionali e le attivita' formative svolte da altri enti pubblici,
anche territoriali e locali e da soggetti privati,  sono  svolte  con
modalita' definite con provvedimento adottato ai sensi  dell'articolo
2 del decreto-legge n. 19 del 2020. 
  14. Le attivita' economiche, produttive e sociali devono  svolgersi
nel rispetto dei contenuti di  protocolli  o  linee  guida  idonei  a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento
o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In  assenza  di  quelli
regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati
a livello nazionale. Le misure limitative delle attivita' economiche,
produttive e  sociali  possono  essere  adottate,  nel  rispetto  dei
principi di adeguatezza e proporzionalita', con provvedimenti emanati
ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma
16. 
  15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle  linee
guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al  comma  14  che
non assicuri adeguati livelli di protezione determina la  sospensione
dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 
  16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di  sicurezza  delle
attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con
cadenza giornaliera l'andamento della situazione  epidemiologica  nei
propri territori e, in relazione a tale andamento, le  condizioni  di
adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del  monitoraggio
sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute,
all'Istituto superiore di sanita' e al  comitato  tecnico-scientifico
di cui all'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e  successive  modificazioni.  In
relazione   all'andamento   della   situazione   epidemiologica   sul
territorio, accertato secondo i criteri  stabiliti  con  decreto  del
Ministro della salute del ((30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020,)) e sue eventuali  modificazioni,
nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del  2020,  la
Regione, informando contestualmente il Ministro  della  salute,  puo'
introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive,  rispetto  a
quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal
          Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11,  comma  1,
          del testo  unico  delle  disposizioni  sulla  promulgazione
          delle leggi, sull'emanazione  dei  decreti  del  Presidente
          della Repubblica  e  sulle  pubblicazioni  ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato con decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,   nonche'
          dell'art. 10, commi 2 e 3, del  medesimo  testo  unico,  al
          solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
          del decreto-legge, integrate  con  le  modifiche  apportate
          dalla legge di conversione,  che  di  quelle  modificate  o
          richiamate nel  decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui riportati. 
              Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono
          stampate con caratteri corsivi. 
              A norma dell'art. 15, comma 5, della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          le modifiche apportate dalla  legge  di  conversione  hanno
          efficacia  dal  giorno  successivo  a  quello   della   sua
          pubblicazione. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  2  e  3  del
          decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19  (Misure  urgenti  per
          fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2020,  n.  79,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,
          n. 35: 
              «Art. 2. (Attuazione delle misure di  contenimento).  -
          1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno  o
          piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  su
          proposta del Ministro della  salute,  sentiti  il  Ministro
          dell'interno,  il  Ministro  della  difesa,   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  gli   altri   ministri
          competenti per materia, nonche' i presidenti delle  regioni
          interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente  una
          regione o alcune specifiche regioni, ovvero  il  Presidente
          della Conferenza delle regioni e delle  province  autonome,
          nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I
          decreti di cui al presente comma  possono  essere  altresi'
          adottati  su  proposta   dei   presidenti   delle   regioni
          interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente  una
          regione o alcune specifiche regioni, ovvero del  Presidente
          della Conferenza delle regioni e delle  province  autonome,
          nel caso in cui riguardino l'intero  territorio  nazionale,
          sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno,
          il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle
          finanze e gli altri ministri  competenti  per  materia.  Il
          Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da  lui
          delegato illustra preventivamente alle Camere il  contenuto
          dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente  comma,
          al fine di tenere conto  degli  eventuali  indirizzi  dalle
          stesse formulati; ove cio' non sia possibile,  per  ragioni
          di urgenza connesse alla natura delle misure  da  adottare,
          riferisce  alle  Camere  ai  sensi  del  comma  5,  secondo
          periodo. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni
          di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti  di  cui
          al presente comma  sono  adottati  sentito,  di  norma,  il
          Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo
          del dipartimento della Protezione civile 3  febbraio  2020,
          n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  32  dell'8
          febbraio 2020. 
              2. Nelle more dell'adozione dei decreti del  Presidente
          del Consiglio  dei  ministri  di  cui  al  comma  1  e  con
          efficacia limitata fino a tale momento, in casi di  estrema
          necessita' e urgenza per situazioni sopravvenute le  misure
          di cui all'articolo 1 possono essere adottate dal  Ministro
          della salute ai  sensi  dell'articolo  32  della  legge  23
          dicembre 1978, n. 833. 
              3. Sono fatti salvi gli effetti  prodotti  e  gli  atti
          adottati sulla base dei decreti e delle  ordinanze  emanati
          ai  sensi  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.   6,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
          13,  ovvero  ai  sensi  dell'articolo  32  della  legge  23
          dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini
          originariamente previsti le  misure  gia'  adottate  con  i
          decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  adottati
          in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020,  11  marzo  2020  e  22
          marzo  2020,  pubblicati  rispettivamente  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, n. 62 del 9 marzo  2020,
          n. 64 dell'11 marzo 2020 e n. 76 del 22  marzo  2020,  come
          ancora vigenti alla data di entrata in vigore del  presente
          decreto. Le altre misure ancora vigenti  alla  stessa  data
          continuano ad applicarsi  nel  limite  di  ulteriori  dieci
          giorni. 
              4. Per gli atti adottati ai sensi del presente  decreto
          i termini per  il  controllo  preventivo  della  Corte  dei
          conti, di cui all'articolo 27,  comma  1,  della  legge  24
          novembre 2000, n. 340,  sono  dimezzati.  In  ogni  caso  i
          provvedimenti adottati in attuazione del presente  decreto,
          durante lo svolgimento della fase del controllo  preventivo
          della Corte  dei  conti,  sono  provvisoriamente  efficaci,
          esecutori ed esecutivi,  a  norma  degli  articoli  21-bis,
          21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              5. I provvedimenti emanati in attuazione  del  presente
          articolo sono pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana  e  comunicati  alle  Camere  entro  il
          giorno successivo alla loro  pubblicazione.  Il  Presidente
          del Consiglio dei ministri o un Ministro  da  lui  delegato
          riferisce ogni quindici giorni  alle  Camere  sulle  misure
          adottate ai sensi del presente decreto.» 
              «Art. 3.  (Misure  urgenti  di  carattere  regionale  o
          infraregionale). - 1. Nelle more dell'adozione dei  decreti
          del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   di   cui
          all'articolo 2, comma 1, e con efficacia  limitata  fino  a
          tale  momento,  le  regioni,  in  relazione  a   specifiche
          situazioni  sopravvenute  di   aggravamento   del   rischio
          sanitario verificatesi nel loro territorio o in  una  parte
          di   esso,   possono   introdurre   misure    ulteriormente
          restrittive rispetto  a  quelle  attualmente  vigenti,  tra
          quelle di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  esclusivamente
          nell'ambito delle attivita'  di  loro  competenza  e  senza
          incisione  delle  attivita'  produttive  e  di  quelle   di
          rilevanza strategica per l'economia nazionale. 
              2.  I  Sindaci  non  possono  adottare,   a   pena   di
          inefficacia, ordinanze contingibili  e  urgenti  dirette  a
          fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali
          e regionali, ne' eccedendo i limiti di oggetto cui al comma
          1. 
              3. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano altresi' agli atti posti in essere per ragioni di
          sanita' in forza di poteri attribuiti da ogni  disposizione
          di legge previgente.» 
              - L'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2020,  n.  32,  reca:  «Primi
          interventi  urgenti  di  protezione  civile  in   relazione
          all'emergenza  relativa  al  rischio   sanitario   connesso
          all'insorgenza di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
          trasmissibili». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2   del   decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del  sistema
          integrato di educazione e di istruzione dalla nascita  sino
          a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e  181,  lettera
          e), della legge 13 luglio 2015, n. 107),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, S.O.: 
              «Art.  2.  (Organizzazione  del  Sistema  integrato  di
          educazione e di istruzione). - 1. Nella  loro  autonomia  e
          specificita' i servizi educativi per l'infanzia e le scuole
          dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle  proprie
          caratteristiche funzionali, la sede primaria  dei  processi
          di  cura,  educazione  ed  istruzione   per   la   completa
          attuazione delle finalita' previste all'articolo 1. 
              2. Il Sistema integrato di educazione e  di  istruzione
          accoglie le bambine e i bambini  in  base  all'eta'  ed  e'
          costituito dai servizi educativi  per  l'infanzia  e  dalle
          scuole dell'infanzia statali e paritarie. 
              3. I servizi educativi per l'infanzia  sono  articolati
          in: 
                a) nidi e micronidi che  accolgono  le  bambine  e  i
          bambini tra tre e trentasei mesi di eta' e  concorrono  con
          le famiglie alla loro cura, educazione  e  socializzazione,
          promuovendone il benessere e  lo  sviluppo  dell'identita',
          dell'autonomia e  delle  competenze.  Presentano  modalita'
          organizzative e di funzionamento diversificate in relazione
          ai tempi di apertura del servizio  e  alla  loro  capacita'
          ricettiva, assicurando il pasto e il riposo  e  operano  in
          continuita' con la scuola dell'infanzia; 
                b) sezioni primavera, di cui  all'articolo  1,  comma
          630, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  che  accolgono
          bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di eta'
          e favoriscono la continuita' del percorso educativo da zero
          a sei anni di eta'. Esse rispondono a  specifiche  funzioni
          di cura, educazione e istruzione con modalita' adeguate  ai
          tempi e agli stili di sviluppo  e  di  apprendimento  delle
          bambine e dei bambini nella  fascia  di  eta'  considerata.
          Esse sono aggregate, di norma, alle scuole  per  l'infanzia
          statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia; 
                c) servizi integrativi che concorrono  all'educazione
          e alla cura delle bambine e  dei  bambini  e  soddisfano  i
          bisogni delle famiglie in modo flessibile  e  diversificato
          sotto il profilo  strutturale  ed  organizzativo.  Essi  si
          distinguono in: 
                  1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini  da
          dodici a trentasei mesi di  eta'  affidati  a  uno  o  piu'
          educatori in modo continuativo in un  ambiente  organizzato
          con finalita' educative, di cura e di socializzazione,  non
          prevedono il servizio di mensa e consentono  una  frequenza
          flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere; 
                  2. centri per bambini  e  famiglie,  che  accolgono
          bambine e bambini dai primi  mesi  di  vita  insieme  a  un
          adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato  per
          esperienze di  socializzazione,  apprendimento  e  gioco  e
          momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi
          dell'educazione e della genitorialita',  non  prevedono  il
          servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile; 
                  3.  servizi  educativi  in  contesto   domiciliare,
          comunque denominati e  gestiti,  che  accolgono  bambine  e
          bambini da  tre  a  trentasei  mesi  e  concorrono  con  le
          famiglie  alla  loro   educazione   e   cura.   Essi   sono
          caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno
          o piu' educatori in modo continuativo. 
                  4. I servizi educativi per l'infanzia sono  gestiti
          dagli Enti locali in forma diretta o  indiretta,  da  altri
          enti pubblici o da soggetti privati; le  sezioni  primavera
          possono essere gestite anche dallo Stato. 
                  5. La scuola dell'infanzia, di cui  all'articolo  1
          del  decreto  legislativo  19  febbraio  2004,  n.   59   e
          all'articolo 2 del decreto del Presidente della  Repubblica
          20 marzo 2009, n. 89, assume una  funzione  strategica  nel
          Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in
          continuita' con i servizi educativi per l'infanzia e con il
          primo ciclo di istruzione. Essa,  nell'ambito  dell'assetto
          ordinamentale  vigente   e   nel   rispetto   delle   norme
          sull'autonomia  scolastica  e  sulla  parita'   scolastica,
          tenuto conto delle vigenti  Indicazioni  nazionali  per  il
          curricolo della scuola dell'infanzia e del primo  ciclo  di
          istruzione,  accoglie  le  bambine  e  i  bambini  di  eta'
          compresa tra i tre ed i sei anni.» 
              - Il decreto del Ministro della salute  del  30  aprile
          2020, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  112  del  2
          maggio 2020, reca:  «Adozione  dei  criteri  relativi  alle
          attivita' di monitoraggio  del  rischio  sanitario  di  cui
          all'allegato 10 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri del 26 aprile 2020».